Recupero perdite
Il T.U.F. (Testo Unico Finanziario), il Regolamento Consob n. 16190/07, il Codice del Consumo (d.lgs. 06/2005) e numerose sentenze del l’ ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) affermano che l’intermediario abbia obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel la prestazione del servizio d’ investimento, oltre a essere tenuto alla verifica delle competenze e del rischio che l’investitore può ed è disposto a correre.
L’ investitore, in qualità di consumatore, non ha la possibilità di accedere alla totalità dell’ informazione a disposizione del la banca.
Se l'intermediario non adempie al suo obbligo informativo si configura la violazione degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, ovvero “Divieto delle pratiche commerciali scorrette” e “Omissioni ingannevoli”
Con una nostra consulenza potremo analizzare la tua situazione e comprendere dove e come andare ad agire.